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RISCHIO RADON nei luoghi di lavoro: quadro normativo e obblighi per le imprese

  • Immagine del redattore: CDS
    CDS
  • 13 mar
  • Tempo di lettura: 3 min

Il RADON è un gas radioattivo di origine naturale - inodore, incolore, insapore - presente sulla Terra in concentrazioni variabili da zona a zona, che si disperde rapidamente in atmosfera, mentre si concentra negli ambienti chiusi e viene, quindi, considerato un inquinante tipicamente indoor.

Il radon e i suoi prodotti di decadimento rappresentano la seconda causa del tumore polmonare (dopo il fumo attivo). Il rischio di tumore polmonare aumenta proporzionalmente all’aumentare della concentrazione di radon e alla durata dell’esposizione.


Pertanto, in recepimento delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti della direttiva 2013/59/Euratom (https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/59/oj?locale=it), in Italia è stato emanato il D.Lgs. 101/2020, successivamente modificato con il decreto legislativo correttivo e integrativo n. 203/2022.


L’articolo 11 del D.Lgs. 101/2020 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuino le zone, dette “aree prioritarie”, in cui il Livello di Riferimento (LdR) di 300 Bq/m3 (Becquerel per metro cubo - 1 Bq/m3 corrisponde al decadimento di 1 atomo di radon al secondo in 1 metro cubo d’aria) è superato nel 15% di edifici e all’interno delle quali si definiscono le priorità d’intervento.


Per la Sardegna, tale analisi è stata effettuata dall’ ARPAS nel 2021 e la Giunta Regionale, preso atto dei risultati ottenuti, con la Deliberazione n. 20/71 del 30/06/2022 (https://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR60493) ha provveduto all’aggiornamento della classificazione del territorio regionale della Sardegna, identificando 162 Comuni della Sardegna quali aree prioritarie: Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Albagiara, Ales, Anela, Arbus, Aritzo, Arzachena, Arzana, Atzara, Austis, Badesi, Ballao, Banari, Baradili, Baressa, Bari Sardo, Barrali, Baunei , Belvì, Benetutti, Berchidda, Bessude, Bitti, Bonnanaro, Bono, Bortigiadas, Borutta, Bottidda, Buddusò, Bultei, Bulzi, Burgos, Calangianus, Capoterra, Cargeghe, Castiadas, Cheremule, Codrongianos, Cossoine, Curcuris, Desulo, Dorgali, Elini, Erula, Escalaplano, Esporlatu, Esterzili, Florinas, Fonni, Gadoni, Gairo, Galtellì, Gavoi, Genoni, Genuri, Giave, Girasole, Golfo Aranci, Goni, Gonnoscodina, Gonnosfanadiga, Gonnosnò, Ilbono, Illorai, Irgoli, Jerzu, La Maddalena, Laconi, Laerru, Lanusei, Lei, Loceri, Loculi, Lodè, Lodine, Loiri Porto San Paolo, Lotzorai, Lula, Luogosanto, Luras, Mamoiada, Maracalagonis, Martis, Meana Sardo, Mogorella, Monti, Muravera, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Nule, Nuoro, Nureci, Olbia, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ortueri, Orune, Oschiri, Osidda, Osini, Ottana, Ovodda, Ozieri, Padru, Palau, Pattada, Perdasdefogu, Perfugas, Pimentel, Pompu, Sadali, San Teodoro, San Vito, Santa Maria Coghinas, Santa Teresa Gallura, Sant'Antonio di Gallura, Santu Lussurgiu, Sarule, Sedini, Senis, Seui, Seulo, Siligo, Silius, Simala, Siniscola, Sinnai, Sorgono, Talana, Telti, Tempio Pausania, Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Torpè, Torralba ,Tortolì, Triei, Trinità d'Agultu e Vignola, Tula, Turri, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Vallermosa, Viddalba, Villacidro, Villagrande Strisaili, Villanova Tulo, Villanovaforru, Villaputzu, Villasimius.


In merito all’esposizione al radon nei luoghi di lavoro, l’articolo 16 del D.Lgs. 101/2020 definisce il campo di applicazione:

a) luoghi di lavoro sotterranei;

b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 101/2020;

c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d'azione per il radon all’ Appendice all’Azione 1.3 (https://www.mase.gov.it/pagina/piano-nazionale-dazione-il-radon) di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 101/2020 includendo:

1. Locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta;

2. Impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali e di sorgente);

3. Centrali idroelettriche;

d) stabilimenti termali.

  

In questi luoghi di lavoro, l'esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti:

a) dall'inizio dell'attività nell'ipotesi di cui all'articolo 16 comma 1, lettere a) e d);

b) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'elenco di cui all'articolo 11, comma 2, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);

c) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Piano di cui all'articolo 10 o delle sue successive modifiche, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c);

d) dall'inizio delle attività se questo è successivo al momento indicato nelle lettere b) e c).

 

La certificazione che sarà redata da un tecnico esperto abilitato alle misurazioni di Radon sarà parte integrante del Documento di Valutazione di Rischi e la misurazione dovrà essere ripetuta rispettando le prescrizioni riportate nell’articolo 17 c.2 del D.Lgs. 101/2020.


 La CDS è in grado, in collaborazione con i propri partner altamente specializzati, di offrire la consulenza organizzativa necessaria all'ottemperamento di tutti gli adempimenti richiesti e resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

 

 
 
 

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