Ai sensi della normativa in ambito sicurezza del lavoro il Datore di Lavoro ha il compito (art. 17 D. Lgs 81/08, obbligo non delegabile) di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di cui all’art. 2 co. 1 lett. f D. Lgs 81/08) per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 33 D. Lgs 81/08.
Il datore di lavoro ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs 81/08 può avvalersi di persone esterne all’azienda in possesso delle conoscenze
professionali necessarie per integrare l’azione di prevenzione e protezione.
I compiti svolti dal RSPP saranno conformi ai requisiti dell’art. 33 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. nei modi e nei tempi stabiliti dal datore di lavoro. In particolare nel ruolo del RSPP provvederà:
• All’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
• ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2 D. Lgs 81/08, e i sistemi di controllo di tali misure;
• ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
• a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
• a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 D. Lgs 81/08.
A chi si rivolge
A tutti i datori di Lavoro di aziende con almeno 1 dipendente di tutti i settori produttivi e del terziario che non svolgano direttamente il
ruolo di RSPP e che necessitano di una consulenza esterna tecnicamente esperta