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NUOVO ACCORDO STATO REGIONI: NOVITÀ IN MATERIA DI FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

  • Immagine del redattore: CDS
    CDS
  • 12 giu
  • Tempo di lettura: 3 min
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo importante provvedimento, raggiunto il 17 aprile 2025, sostituisce e unifica tutti i precedenti provvedimenti in materia, ponendo fine alla frammentazione normativa che caratterizzava il settore. Anche se l’Accordo è già in vigore, è previsto un periodo transitorio durante il quale è possibile adeguarsi alle nuove disposizioni.


Tra le altre, sono state introdotte modifiche significative alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

  • formazione dei Preposti: la durata minima del corso aumenta da 8 a 12 ore. Non è prevista la modalità e-learning per questa tipologia di formazione. L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta si renda necessario, con durata minima di 6 ore. L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

  • formazione dei Dirigenti: la durata del corso si riduce da 16 a 12 ore, con l’aggiunta di un modulo specifico di 6 ore per i dirigenti delle imprese operanti nei cantieri temporanei e mobili. L’aggiornamento rimane quinquennale con una durata minima di 6 ore;

  • formazione dei Datori di Lavoro: introdotto un nuovo corso di 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per i cantieri (valido anche ai fini del «possesso di adeguata formazione» prevista dall’articolo 97 comma 3 ter del D.Lgs. 81/2008). I datori di lavoro dovranno completare la formazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo;

  • lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: l’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.


Sono state effettuate inoltre modifiche del riconoscimento dei crediti di formazione, ad esempio:

  • il corso di formazione per Datori di Lavoro non copre più la formazione per RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);

  • il corso di formazione per ASPP (Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione) copre totalmente il corso Datori di Lavoro-RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e non più parzialmente;

  • l’aggiornamento per Dirigente e Lavoratori non esonera più dallo svolgimento del corso di aggiornamento per preposto.


Altre novità riguardano:

  • verifica obbligatoria dell’apprendimento sia a fine corso che in fase operativa;

  • almeno 3 anni di esperienza documentata per i formatori. Inoltre, il Datore di Lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del SPP può svolgere, in qualità di docente, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, la relativa formazione;

  • formazione specifica su molestie e violenze nei luoghi di lavoro, oltre all’inclusione di ausili per la comprensione linguistica destinati ai lavoratori stranieri;

  • progetto formativo strutturato. In tutti i corsi di formazione ed aggiornamento, ad esempio, è prevista la redazione di verbali delle verifiche finali, a cura del soggetto formatore, contenenti specifici elementi.


La CDS, grazie all’esperienza pluriennale dei suoi docenti formatori e collaboratori esterni, è in grado di offrirvi un percorso formativo completo, aggiornato e perfettamente conforme alle nuove normative e resta a disposizione per supportarvi nel processo di adeguamento ai nuovi adempimenti legislativi.

 
 
 

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